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Kenya Come far arrivare un amica dal Kenya in Italia?

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Kenya Come far arrivare un amica dal Kenya in Italia? - Pagina 4 Empty Re: Kenya Come far arrivare un amica dal Kenya in Italia?

Lun 11 Giu 2012, 12:50
Conosco la situazione del lavoro in Kenya e so perfettamente che non tutti hanno un lavoro regolare.
Se tanto mi da tanto la gran parte dei beach boys o meglio nullafacenti che bazzicano le spiagge della Costa sono anche i candidati più in auge per essere ospitati da amici o amiche in Italia, probabilmente è questa loro condizione che provoca la bocciatura della richiesta per il visto.
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Kenya Come far arrivare un amica dal Kenya in Italia? - Pagina 4 Empty Re: Kenya Come far arrivare un amica dal Kenya in Italia?

Lun 11 Giu 2012, 13:00
Se è vero che conosci la situazione del lavoro in Kenya, sai anche che non solo i beach boys non hanno un lavoro regolare, ma anche tanti altri ragazzi/e, uomini/donne, che -pur lavorando, scandalosamente sottopagati (100-200 Ksh al giorno per 8 ore di lavoro, dal lunedì alla domenica!)- NON hanno un contratto regolare, quindi figurano senza lavoro, grazie a tanti nostri connazionali o altri europei che si credono ancora dei colonialisti...
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Kenya Come far arrivare un amica dal Kenya in Italia? - Pagina 4 Empty Re: Kenya Come far arrivare un amica dal Kenya in Italia?

Lun 11 Giu 2012, 21:44
scusate ma il lavoro non fà legge!!!!! le ambasciate non possono crearsi regole proprie ci sono normative ben chiare....x tutto ci stà una risposta, quindi in caso di rigetto 1 motivo cè sempre, un esempio può essere che lo straniero che vuole entrare in italia non possiede la fedina penale limpida...ovvero basta un piccolo precedente penale, un arresto o un processo ed in kenya è facile, sono motivi ostativi di ordine pubblico e sicurezza(non importa se in italia abbiamo tanti criminali) ma può essere ostativo al rilascio del visto turistico.




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Lun 11 Giu 2012, 21:52
LalaSalama ha scritto:Grazie kenyapolice, aspetto la risposta scritta dell'ambasciata, poichè ho inoltrato TUTTI i documenti richiesti (invito, dichiarazione ospitalità, copia mia passaporto e codice fiscale, passaporto suo in originale, copia I.D. e certificato di nascita, attestato di lavoro, preiscrizione corso intensivo di italiano, prenotazione voli A/R, fidejussione, estratto conto bancario mio e assicurazione sanitaria), tranne conto bancario suo e so che devono darlo per iscritto il diniego, con motivazione, vero? Nel caso, farò ricorso al TAR di sicuro! Con richiesta di risarcimento danni (questa non la sapevo). Grazie di I love you

mi auguro x te che vada tutto bene....se dalla tua parte è tutto ok, spero che sia tutto ok x il locale (molto spesso non conosciamo la sua storia, fino a quando non ci si trova davanti alla realtà)
per il ricorso al tar del lazio bisogna stare molto attenti in quanto ci sono delle scadenze e poi bisogna essere come ripeto SICURI AL 100% che tutto sia in regola...
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Lun 11 Giu 2012, 23:26
sono più che sicura che sia dalla mia che dalla sua parte tutto sia più che OK.

Ti informerò della risposta, penso a breve. Ciao
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Gio 21 Giu 2012, 12:04
visto negato, non so ancora la motivazione.

se c'è qualcuno che ha esperienza di ricorso al tar del lazio per favore può contattarmi in privato? grazie
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Gio 21 Giu 2012, 15:12
Sulla questione "visto" argomento che penso interessi a più persone vi sono da fare a mio avviso alcune considerazioni.
Il rilascio o meno del visto presenta due sfaccettature, vi sono keniani che ottengono il visto e arrivano in Italia ospiti di amici senza problemi, mentre per altri non vi è nulla da fare.
Dove sta l'arcano?
Facciamo un passo indietro, fino a qualche anno fa Ambasciatore d'Italia in Kenya era tale Magistrati, allora ottenere il visto era abbastanza facile,in taluni casi fin troppo facile, tantè che al suo pensionamento quando a prendere in mano le redini è stata nominata Ambasciatore d'Italia in Kenya tale Paola Imperiale, per motivi precedenti sembra di rilascio visto con troppa leggerezza dava un giro di vite e bloccava per un po di tempo il rilascio di tutti i visti.
E' stato poi demandato ad un ufficio apposito Centro Richiesta Visti gestito da VFS Kenya Ltd lo svolgimento delle pratiche riguardante il rilascio del visto, fermo restando comunque il verdetto finale di competenza esclusiva dell'Ambasciata.
Ora per tornare al discorso in essere alla nostra portalina Lalasalama alla di lei amica è stato negato il visto,al momento senza nessuna motivazione che per quanto ne so io da parte dell'Ambasciata non è dovuta, è comunque auspicabile che mi sbagli, cosi da sapere quale è l'inghippo che ha bloccato il rilascio.
Certo è che le cose non sono cambiate in questi ultimi tempi anche una cosa che a noi può sembrare banale contribuisce al non rilascio del visto.
L'eventuale ricorso al Tar del Lazio, anche per me è una novità, quindi anzichè in messaggio privato chi ne sa qualche cosa sarebbe opportuno che lo esponesse sul furum, perchè penso possa interessare anche ad altri.
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Gio 21 Giu 2012, 15:18
http://www.burocraziaconsolare.com/t30-visto-di-turismo-per-motivi-affettivi-giurisprudenza


Oggetto: VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA Lun Feb 25, 2008 8:47 pm
Il TAR Lazio, emette una sentenza specificacando, che in assenza di prove di pericolo per l’ordine pubblico, le autoritá diplomatiche, non possono esimersi e sfuggire dal dare al richiedente la motivazione del rifiuto soprattutto se sono coinvolti familiari e sentimenti affettivi e/o d'amore.

La sentenza riportata é riportata integralmente piú sotto e sono stati messi in negretto i punti e i concetti fondamentali, che vengono dal Diritto Costituzionale Italiano.
Da notare purtroppo, che sia il MAE che l'Autoritá Diplomatica Consolare, si rifiutano per ben due volte ad adempiere alla richiesta di motivare il rifiuto, persino allo stesso Giudice.

Due conclusioni fatali per il MAE e gli Uffici Visti:
le ragioni del rifiuto o non esistono o sono per eccesso di potere. e la lapidaria conclusione del TAR, giá ripetutasi in sentenze precedenti, del concetto giuridico e legale, che il RIFIUTO PUÓ NON ESSERE MOTIVATO, SEMPRECHÉ CI SIA UNA RAGIONE PER FARLO.

In pratica e per normativa interpretata dalla giurisprudenza, il visto turistico, soprattutto quando si tratta di familiari e coinvolgono i sentimenti di affetto e amore, il visto deve essere motivato se non si ravvede il pericolo pubblico.
Altra cosa da apprendere per coloro che siano intenzionati a ricorrere al TAR per un rifiuto ingiustificato del visto turistico, é che la domanda di risarcimento del danno non deve essere generica;

n. 1886, 28/02/07 Reg. Sent.
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Gio 21 Giu 2012, 15:20
http://www.burocraziaconsolare.com/t77-visto-turistico-obbligo-di-motivare-il-diniego

VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO
Autore Messaggio
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Oggetto: VISTO TURISTICO: OBBLIGO DI MOTIVARE IL DINIEGO Mer Mar 26, 2008 4:16 am
L’argomento che vorrei porre all’attenzione degli utenti del forum è quello della sussistenza o meno in capo agli Uffici Consolari italiani, dell’obbligo di motivare i provvedimenti di diniego dei visti richiesti a fini turistici.

Chiunque si è trovato alle prese con richieste di visti di tale genere, avrà sicuramente costatato come le Ambasciate non appongono nel provvedimento di diniego alcuna motivazione, facendo un semplice riferimento alla mancanza dell’obbligo di motivazione ex art 4 comma 2 del Dlgs 286/98.

In questa sede, in accordo con lo spirito del forum che è quello di formare coscienze e di rendere gli utenti consapevoli dei propri diritti, mi sembra opportuno affermare che l’atteggiamento delle Ambasciate che agiscono in questo modo, non solo appare contrario alla legge e al dettato di varie pronunce giurisprudenziali in materia, ma deve essere censurato.

Ma iniziamo dal principio:

l’art. 4 comma 2 del Dlgs 286/98 recita: “…Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39”

Dalla semplice lettura del testo normativo non appaiono dubbi: il diniego va motivato, a meno che non sussistano motivi di ordine pubblico e sicurezza che giustifichino la deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi di cui alla L 241/90.

Verrebbe da chiedersi come mai allora le Ambasciate continuano a non motivare i dinieghi, se la legge gli impone un obbligo specifico.

La risposta è che, essendo il rilascio del visto ai fini turistici discrezionale, le Ambasciate ritengono di essere nel potere di accogliere o meno la richiesta, in base a valutazioni che non devono essere portate a conoscenza dell’utente.

Si tratta chiaramente di un travisamento della normativa, che consente sì una discrezionalità molto ampia alle Ambasciate, ma non un arbitrio, come in effetti il più delle volte tale discrezionalità si traduce.

Vi è anche da dire che lo stesso MAE dà indicazioni che non appaiono corrispondenti alla normativa: infatti si legge nelle pagine web del Ministero:

“Cosa fare in caso di rifiuto del visto?
Nel precisare che la competenza al rilascio dei visti spetta alla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero, che resta la sola responsabile dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, nell’ambito della propria discrezionalità e tenuto conto delle particolari situazioni locali, l’art. 4, comma 2, del TU 286/98 integrato dalle ultime modifiche legislative prevede che “il diniego di visto di ingresso non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26-29, 36 e 39” (tali articoli riguardano le richieste di visto per lavoro, ricongiungimento familiare, cure mediche e studio).
Avverso il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Solo nel caso in cui il diniego riguardi visti per ricongiungimento familiare, il cittadino residente in Italia che ha ottenuto il nulla osta può presentare, senza limiti di tempo, ricorso al Tribunale ordinario competente per il suo luogo di residenza.”

Il MAE non specifica che la mancanza della motivazione è legittima solo se sussistono motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica!

La giurisprudenza del TAR Lazio ha invece affermato il principio dell’obbligo di motivare i dinieghi, nel caso in cui non sussistano motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza:

Il TAR Lazio in molte sentenze, come nella sent. n.14682/2004, in un caso di diniego legittimamente non motivato in quanto il ricorrente risultava segnalato al S.I.S., ha chiarito i casi in cui il provvedimento di diniego deve o non deve essere motivato

“ (omissis) la motivazione dei provvedimenti amministrativi è richiesta nei casi in cui l’Amministrazione sia chiamata ad esercitare la sua discrezionalità, mentre non è necessaria nei casi in cui l’Amministrazione è tenuta ad applicare pedissequamente la normativa vigente, senza margini di scelta: nel caso in esame l’Amministrazione non aveva alcun margine di scelta, bensì era obbligata a negare il visto richiesto, stante la segnalazione nel S.I.S..”

I casi in cui le Ambasciate sono obbligate a negare i visti di ingresso sono specificati nel medesimo art. 4, al comma 3, Dlgs 286/98, che recita:

“Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.”

Alla luce di quanto sopra si può legittimamente affermare che delle decisioni della PA prese nell’ esercizio del potere discrezionale, deve essere data congrua motivazione al richiedente.

In altri termini, ai fini che ci riguardano,

1. qualora la richiesta di visto turistico sia corredata dalla documentazione necessaria a provare lo scopo e le condizioni del soggiorno, i mezzi di sussistenza sufficiente per il soggiorno e per il ritorno nel paese di origine e

2. il richiedente non sia iscritto al S.I.S. o non abbia subito condanne penali in Italia,

il visto di ingresso DEVE ESSERE RILASCIATO, e se viene negato, IL DINIEGO DEVE ESSERE MOTIVATO.

Il potere discrezionale delle Ambasciate deve tradursi nella sola valutazione della documentazione prodotta, e se richiesto da particolari esigenze dovute da situazioni locali, nel richiedere documentazione integrativa, valutando anche il rischio di immigrazione clandestina.

Giova ricordare che tale rischio non può considerarsi motivo di ordine pubblico e pubblica sicurezza, e quindi anche se fosse ritenuto sussistente, le Ambasciate devono darne motivazione nel provvedimento di diniego.

Il rimedio contro le decisioni delle Ambasciate è costituito dal ricorso al TAR Lazio, strumento poco utilizzato, anche e soprattutto per le difficoltà pratiche in cui incorrono i “non addetti ai lavori” e la brevità dei termini per proporlo (60 giorni).

Certo è che, se i ricorsi contro i provvedimenti illegittimi aumentassero, le Ambasciate comincerebbero ad applicare la legge con maggior attenzione.

Ed è questo che ci prefiggiamo in questo forum: tutti devono rispettare la legge ed applicarla nel modo corretto, Ambasciate comprese.

In questo forum troverete comunque ogni delucidazione in merito alla possibilità di ricorrere al TAR nel caso pratico.
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Gio 21 Giu 2012, 17:28
Mi dispiace lalasalama, daccI news , io sono in Kenya da una settimana ... Un saluto a tutti
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Gio 21 Giu 2012, 19:45
beato te, Alex.....divertiti :-) (mi sa che fra poco ti seguo...)
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Ven 22 Giu 2012, 10:23
Lala salama mi spiace per le tue vicissitudini ma sai quanto costa un ricorso al TAR?? Credo molti €uro e la domanda che ti pongo è la posta vale la candela???
Visto che sei libera da impegni di lavoro penso sia meglio che tu vada in Kenya e magari seguire in loco la pratica.
Anche io so di altre persone che hanno avuto il visto senza problemi.
Non so dove stia l'intoppo ma magari andando direttamente in ambasciata riesci a venirne a capo Laughing Laughing Laughing
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Ven 22 Giu 2012, 10:42
Un ricorso al Tar costa 2-3000€, ma poichè deve farlo l'interessato, kenyano, ha diritto al patrocinio gratuito, non avendo reddito fisso.

Senz'altro andrò giù e seguirò la pratica di persona, ma anche se sono libera da impegni di lavoro, non significa che non abbia altri impegni qua (vedi, lavori ordinari di tetto, facciate e quant'altro...che inizieranno la settimana prossima).

E poi è giusto dare un segnale forte a chi abusa di potere, come viene ripetutamente affermato nel sito che vi ho segnalato
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Ven 22 Giu 2012, 10:46
vi posto un altro commento dell'avvocato fondatore del sito con anche il parere di un magistrato:


Oggetto: VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA Lun Feb 25, 2008 8:47 pm

________________________________________
Il TAR Lazio, emette una sentenza specificacando, che in assenza di prove di pericolo per l’ordine pubblico, le autoritá diplomatiche, non possono esimersi e sfuggire dal dare al richiedente la motivazione del rifiuto soprattutto se sono coinvolti familiari e sentimenti affettivi e/o d'amore.

La sentenza riportata é riportata integralmente piú sotto e sono stati messi in negretto i punti e i concetti fondamentali, che vengono dal Diritto Costituzionale Italiano.
Da notare purtroppo, che sia il MAE che l'Autoritá Diplomatica Consolare, si rifiutano per ben due volte ad adempiere alla richiesta di motivare il rifiuto, persino allo stesso Giudice.

Due conclusioni fatali per il MAE e gli Uffici Visti:
le ragioni del rifiuto o non esistono o sono per eccesso di potere. e la lapidaria conclusione del TAR, giá ripetutasi in sentenze precedenti, del concetto giuridico e legale, che il RIFIUTO PUÓ NON ESSERE MOTIVATO, SEMPRECHÉ CI SIA UNA RAGIONE PER FARLO.

In pratica e per normativa interpretata dalla giurisprudenza, il visto turistico, soprattutto quando si tratta di familiari e coinvolgono i sentimenti di affetto e amore, il visto deve essere motivato se non si ravvede il pericolo pubblico.
Altra cosa da apprendere per coloro che siano intenzionati a ricorrere al TAR per un rifiuto ingiustificato del visto turistico, é che la domanda di risarcimento del danno non deve essere generica.

n. 1886, 28/02/07 Reg. Sent.

Purtroppo ci troviamo davanti a una norma in deroga alla trasparenza amministrativa, che gli Uffici Visto interpretano a loro modo. In realtá sia la norma che la sua giusta interpretazione da parte di varie sentenze del TAR , semplicemnte non viene rispettata e come il rifiuto del visto, anche l'interpretazione é troppo spesso arbitraria, se non abusiva.
Infatti é ben chiaro che il visto non va motivato, SOLO se esiste una pericolo pubblico accertato, ma non se manca un documento o si é sbagliato qualcosa nei moduli etc. lasciando in questo modo agli U.C., una assoluta discrezionalitá che troppo spesso si tramuta in arbitrarietá o peggio in abuso, lasciando spiazzati i richiedenti che non si arrischiano a ricorrere al TAR, non sapendo se il motivo possa essere un errore nei documenti, nei moduli presentati o la mancanza di qualche certificazione.

Il perché del non rispetto e del rifiuto di motivare il diniego del V.T. persino al Giudice, almeno in parte, lo sanno in molti, viste le numerosissime testimonianze e denunce di corruzione fatte da internauti presenti in Internet, per ottenere un visto di turismo (ad es. VEDI UNA DELLE TANTE TESTIMONIANZE PER LA REPUBBLICA DOMINICANA,), senza contare quelle piú ufficiali pubblicate nei giornali vedi qui: Vendita visti e altro e Comites sotto pressione el Consolato.jpg. e altro in Bulgaria , insomma non si contano le denunce, ma tutto tace.

Oltrettutto, é poco credibile la motivazione dell'alto rischio di immigrazione. Infatti, basta pensare che la difficoltá di ottenere un visto di turismo, anche per logica naturale, aumenta la possibilitá di corruzione con effetti totalmente contrari alla riduzione dell'immigrazione clandestina che puó sfociare in traffico di prostituzione ed altre nefandezze, leggi il Corriere della Sera Prostituzione e visti, arresto al Consolato di Kiev .

Senza contare che é anche una sciocchezza da parte dello Stato, che alla fine, invece di permettere una visita ai fidanzati e fidanzate di cittadini italiani che garantiscono personalmente facendosi responsabili civilmente e penalmente, per l'eventuale permanenza clandestina della loro metá, si ritrova con matrimoni lampo e a farsi carico ufficialmente e prematuramente dell'extracomunitario (salute, istruzione etc. etc.). Uno Stato insensato che condanna gli affetti e paga tutto ai clandestini, persino quello che non paga piú per noi italiani all'estero.
Se pensassero a regolare meglio il vuoto legislativo invece di combattere da un lato e poi sovvenzionare e addirittura premiare con la regolarizzazione dei clandestini giá presenti, sarebbe tutto molto meglio, ma questa é la nostra Italia ed il mio pensiero.

_________________
Consulente legale
Dr. Guido Baccoli
Santo Domingo Rep. Dominicana

Oggetto: Re: VISTO DI TURISMO PER MOTIVI AFFETTIVI - GIURISPRUDENZA Sab Mar 15, 2008 5:46 pm

________________________________________
Riporto anche il commento di un Magistrato che si occupa principalmente di immigrazione clandestina e che, incuriosito dalla lettura della sentenza da me pubblicata, mi ha scritto:
Greg,mo Dr Baccoli,
mi chiamo ...omissis...., lavoro a ...omissis.. come magistrato e ho letto il suo indirizzo di e-mail in calce alla riproduzione per via telematica della sentenza del TAR del Lazio n.1886/2007 in tema di (mancato) rilascio del visto di ingresso in Italia in favore di una cittadina nigeriana.
Confesso che fino ad alcuni giorni fa del problema di cui trattasi non avevo la benchè minima idea, atteso che non ho particolari relazioni con alcun soggetto che risieda fuori UE.
Tuttavia, molto recentemente un mio conoscente mi ha illustrato la di lui vicenda, così mettendomi a parte di una normativa che al di là della sua condivisibilità o meno (faccio il Giudice e dunque sono abituato ad applicare leggi di ogni tipo, che mi piacciano o meno) mi sembra, finora, nei vari "post" dei forum consultati interpretata in maniera eccessivamente rigorosa, e forse al di là della volontà dello stesso Legislatore.
Ora, ed entrando così subito in medias res, che la possibilità di diniego della motivazione del rifiuto del visto non autorizzi l'Amministrazione ad agire "arbitrariamente" è stato chiaramente indicato dal predetto TAR del Lazio, edunque sul punto veramente poco c'è da aggiungere.Il punto, però, è che a me pare che l'art. 4 in questione ben pochi margini di discrezionalità lasci alle Ambasciate nel rilascio del visto in oggetto.
Se leggiamo il II comma dell'articolo in questione notiamo come nella prima parte venga indicata l'Autorità deputata al rilascio del visto de quo; come successivamente vengano indicate talune modalità operative di siffatto rilascio, e dunque, "qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto", cosa debba fare l'Autorità adita in caso di mancato rilascio del visto in oggetto.
Solo allora viene specificato che il diniego non deve essere motivato, fatte salve le eccezioni del caso.
Ebbene, a me pare che, sebbene il riferimento all'autorità amministrativa quale autorità d'impugnazione faccia pensare ad un interesse legittimo in capo allo straniero rispetto alla concessione del visto in questione, la struttura della norma così come scritta lasci invece intendere che, "in presenza dei requisiti previsti dalla normativa in vigore", le autorità diplomatiche se del caso competenti a seconda del tipo di soggiorno richiesto "debbano" rilasciare il visto in questione, con conseguente integrazione, in capo al cittadino straniero, di un vero e proprio diritto soggettivo in tal senso.
In altre parole le predette Autorità dovrebbero, a mio sommesso modo di vedere, di fatto limitarsi a verificare la documentazione prodotta dall'istante, e quindi concedere il visto.
A quel punto soccorre sempre la norma di chiusura prevista se non altro dai commi 2, 3 e 4 dello stesso art.4, norma che prevede che l'ingresso in Italia, pur in presenza di visto, possa essere concretamente vietato, in presenza di determinate fattispecie, dalle autorità di frontiere.
Del resto, a sostegno di siffatta interpretazione milita l'uso del modo indicativo -modo che come noto non lascia grande spazio alla discrezionalità amministrativa e/o giurisdizionale- "è rilasciato", ed il fatto che il diniego sia previsto nello stesso sub paragrafo ove viene menzionata
Insomma, a me sembra che il diniego del visto, motivato o meno,
Lo straniero "ha" , in presenza di siffatti requisiti -requisiti che dovranno essere adeguatamente valutati dalle competenti autorità diplomatiche, le quali a questo dovrebbero "limitarsi"-, il "diritto" al visto, sempre salva la prefata possibilità di diniego al materiale "ingresso" nel TN -ingresso che, come ovvio, è concetto diverso dal visto- da parte delle autorità frontaliere.
.........omissis
a questa mia riflessione colgo l'occasione per salutarla e per augurare buon 2008.

cordialmente
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Ven 22 Giu 2012, 12:15
Ciao Lala Salama
Se davvero hai l’energia e la convinzione di fare ricorso (brava) chiedi consiglio all’associazione ADUC, so che sono molto “forti” nel cercare di aiutare la parte più debole se ritengono che abbia ragione.
L’anno scorso io ho speso soldi, tempo ed energia cercando di far venire un amica cuoca con regolare lavoro,(lettera del datore di lavoro che le concedeva 2 mesi di vacanza per andare a fare un corso di cucina in Italia) conto in banca con movimentazione degli ultimo 6 mesi, abbiamo presentato tutta la documentazione corretta, siamo state più volte a Nairobi, a Mombasa da Castellano (che ci diceva fin dall’inizio che i tempi per ottenere il visto erano difficili) di fatti alla fine hanno negato il visto perché non convinti della sua volontà di rientrare in patria, lei sposata in Kenya!!!! Trovo che sia una vergogna
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Ven 22 Giu 2012, 12:19
grazie Kris, si è proprio una vergogna!!!!
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Kenya Come far arrivare un amica dal Kenya in Italia? - Pagina 4 Empty motivazioni del diniego del visto

Sab 23 Giu 2012, 15:42
Queste le fumose motivazioni del diniego:

3)Non ha fornito la prova di mezzi di sussistenza sufficienti, per la durata del soggiorno che intende fare, o per il ritorno nel paese di origine o residenza, o per il transito verso un terzo paese nel quale sia certo di essere ammesso, o non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi

8)Le informazioni presentate per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili

9)La sua intenzione di lasciare il territorio degli stati membri prima della scadenza del visto non può essere accertata
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alex1965
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Sab 23 Giu 2012, 16:58
maa??? non capisco direi fondamentalmente che manca la totale volontà ...sono risposte standard senza senso...come accertano l'intenzione di rientro? con il test della verità? o devono tutti avere qua un azienda ed un lavoro fisso che tra un po' non a più nessuno manco in Italia...no comment
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alex1965
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Sab 23 Giu 2012, 17:01
mi dispiace LalaSalama .....dai vieni qua che il tempo a parte oggi ....è stato bello......
un saluto
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Sab 23 Giu 2012, 19:20
si si, arrivo il 13, tu fin quanto resti?
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Sab 23 Giu 2012, 20:25
Premesso che dispiace che nonostante tutto l'ambaran che si è accollata Lalasalama, alla fine si è vista respingere la domanda per il visto della sua amica.
E' un'argomento, ripeto, che interessa a tanti e che anche per loro ci è stato un diniego da parte delle autorità preposte per il rilascio del visto.
E' normale che di fronte a un diniego gli interessati ritengono che l'ente preposto abbia preso la decisione negativa senza motivazioni valide, sembrerebbe quasi che ci sia
da parte loro un accanimento nei confronti di coloro che richiedono il visto, negandolo con leggerezza.
Vi è da dire che ogni paese ha le sue leggi in merito al visto d'entrata, come noi ci adeguiamo quando andiamo all'estero in paesi dove è richiesto il visto, è normale che anche gli stranieri che vengono in Italia debbano sottostare alle leggi ed avere i requisiti richiesti per ottenere il visto.
Tra i requisiti richiesti vi sono quelliche sono stati la causa del non rilascio del visto all'amica di Lalasalama, da lei considerate fumose:

3)Non ha fornito la prova di mezzi di sussistenza sufficienti, per la durata del soggiorno che intende fare, o per il ritorno nel paese di origine o residenza, o per il transito verso un terzo paese nel quale sia certo di essere ammesso, o non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi
8)Le informazioni presentate per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili
9)La sua intenzione di lasciare il territorio degli stati membri prima della scadenza del visto non può essere accertata

Gia è un successo che l'ente preposto abbia motivato il perchè del diniego, va considerato che i 3 punti citati sono parte integrante dei requisiti che ci vogliono per avere diritto al visto e quindi personalmente non ritengo siano da essere bollati come "motivazioni fumose"
Fossi io al posto di Lalasalama, farei ripetere alla sua amica la domanda, verificando con attenzione e cercando di capire il perchè alla sua amica mancano i requisiti sopra esposti.
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Sab 23 Giu 2012, 20:36
Ma come fai a dire che è tutto chiaro? E' vero che ogni paese ha le sue leggi e io faccio riferimento, appunto, a quelle de MAE (Ministero Affari Esteri). L'ambasciata non può avere "leggi" sue, assolutamente arbitrarie (se leggi gli altri miei post, puoi vedere il parere di alcuni legali di burocraziaconsolare e persino quello di un magistrato, in linea col mio pensiero).

Al punto 3) troppi O... O l'uno o l'altro o tutti, ma senza O (che significa oppure).
La fidejussione c'è, la prenotazione dei voli A/R pure... Al punto 8 poi le informazioni non sono attendibili. Quali informazioni? C'è la lettera d'invito, la dichiarazione di ospitalità, cos'altro vogliono? Che lo dicano chiaramente. Sull'ultimo punto, poi, è meglio stendere un velo pietoso (mi piacerebbe solo sapere QUANDO loro possono essere CERTI che chiunque ritorni. Ed è un vero processo, in malafede, alle intenzioni!).
Di sicuro non mi fermo qua, ho già l'appuntamento lunedì con un legale esperto in questa materia. Ne vedremo delle belle... ;-)
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Sab 23 Giu 2012, 21:29
BRAVA!!!!!!!!!!!!!
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Dom 01 Lug 2012, 01:37
sorry eccomi lalasalama, questa volta devo dare torto a francorosso, quello che scrive l'ambasciata non è corretto ora spiego meglio il perchè.....(preciso io ho letto gli atti di risposta del dignego del visto) al punto 3 loro scrivono prova mezzi di sussistenza "o" per far ritorno nel paese di origine "o" verso un 3° paese "o" non è in grado di averli legalmente...cominciamo con questo non possono fare copia incolla della legge e usare la famosa "o" in quanto tu ambasciata devi dirmi il MOTIVO LEGALE, mezzi di sussistenza PAGA LALLASALAMA E/O FIDEJURSIONE...verso il 3° paese ok allora lo straniero riceve un visto x turismo in stati schenghen quindi entrato in EU esempio Nairobi Olanda/amsterdam Milano Malpensa.... volando con klm e mostrando il biglietto x la tratta successiva la polizia olandese ti fà sistemare nella zona transiti x altro paese comunitario, diversamente se il visto è valido solo x italia basta avere biglietto con volo diretto, in italia i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto ed in fase di rinnovo posso far rientro al loro paese di origine solo con volo diretto di andata e ritorno......non è in grado di ottenerli legalmente allora che cavolo serve dichiarazione ospitalita lettere vari fatte dal bianco?
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Dom 01 Lug 2012, 01:40
8)Le informazioni presentate per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili

il visto si chiama x turismo...io dichiaro che entro in italia x visitare l'italia, cose ti devo dire di diverso se entro x turismo?
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